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Il Codice deontologico forense

Italia

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE (Testo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 ed aggiornato con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio 2006, il 18 gennaio 2007, il 12 giugno 2008 e il 15 luglio 2011) Edizione 15.12.2011 Italia

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

(Testo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 ed aggiornato con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio 2006, il 18 gennaio 2007, il 12 giugno 2008 e il 15 luglio 2011)

Edizione 15.11.2011

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IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

(Testo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 ed aggiornato con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio 2006, il 18 gennaio 2007, il 12 giugno 2008 e il 15 luglio 2011)

PREAMBOLO

L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.

Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.

TITOLO I — PRINCIPI GENERALI

ART. 1. - Ambito di applicazione.

Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attivitГ , nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.

ART. 2. - PotestГ  disciplinare.

Spetta agli organi disciplinari la potestГ  di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.

Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.

ART. 3. - Volontarietà dell’azione.

La responsabilitГ  disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietГ  della condotta, anche se omissiva.

Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato.

Quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

ART. 4. - Attività all’estero e attività in Italia dello straniero.

Nell’esercizio di attività professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l’attività.

Del pari l’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.

ART. 5. - Doveri di probitГ , dignitГ  e decoro.

L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.

I — Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

II–L’avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della classe forense.

III–L’avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.

ART. 6. - Doveri di lealtГ  e correttezza.

L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.

I–L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio co